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In caso di morte dello stretto congiunto non convivente c’è la presunzione circa la sussistenza del danno
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29784 del 19 novembre 2018, in accoglimento del ricorso presentato dai familiari di un operaio deceduto in un incidente sul lavoro, ha stabilito che nei casi di morte di uno stretto congiunto, vi è la presunzione circa la lesione parentale subita dai genitori o dai fratelli, fino a prova contraria del danneggiante.Si legge nel provvedimento che ‘si presume che la morte di un figlio o di un fratello determini un’alterazione della vita di relazione che ha indotto i congiunti a scelte diverse da quelle che avrebbero compiuto altrimenti (
)’.