19/6/2018 – IRAP dovuta solo per le attività esercitate in presenza di autonoma organizzazione

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IRAP dovuta solo per le attività esercitate in presenza di autonoma organizzazione
Con Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12052, la Corte di Cassazione ha stabilito che il commercialista che svolge anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto ad IRAP, in quanto sono soggette all’imposta regionale sulle attività produttive solo le attività di lavoro autonomo esercitate avvalendosi di autonoma organizzazione.In particolare la Suprema Corte precisa che il professionista deve essere in grado di distinguere con certezza i proventi derivanti da attività di sindaco e revisore da quelli relativi all’attività di professionista con autonoma organizzazione.La Corte di Cassazione ritiene, infine, che non sono soggette ad IRAP nemmeno le attività di formazione, diritti di autore (libri o articoli), consulenze tecniche (CTP o CTU), purchè il professionista sia in grado di scorporare tali proventi da quelli derivanti dall’attività professionale autonomamente organizzata.

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