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Contribuzione nelle aziende edili dovuta anche per le aspettative non previste da legge o CCNL
Il datore di lavoro edile che concorda con il lavoratore un periodo di aspettativa non retribuita non previsto dalla legge né dalla contrattazione collettiva deve comunque versare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni calcolandoli sulla retribuzione virtuale.La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di INAIL e INPS, nella Sentenza n. 4690 del 18 febbraio 2019 ha precisato che non è possibile interpretare in maniera estensiva quanto disposto dall’articolo 29 del DL n. 244/1995, per il quale le casistiche di esclusione dall’obbligo contributivo sono espressamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, escludendo pertanto la possibilità che il datore di lavoro decida di non versare contribuzione per un periodo di aspettativa concordato con il lavoratore in deroga alla legge.