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Patteggiamento della pena per condotte extralavorative: dipendente licenziato
Secondo la Corte di Cassazione è da ritenersi pienamente legittimo il licenziamento del dipendente che ha patteggiato una pena per motivi extralavorativi, poiché la condotta illecita è suscettibile di rilievo disciplinare se sussistono i caratteri di gravità che minano il rapporto con il datore.Con la Sentenza n. 30328 del 18 dicembre 2017 viene confermata la rilevanza disciplinare della condotta illecita extralavorativa, in quanto il lavoratore non deve soltanto fornire la prestazione, ma anche, quale obbligo accessorio, non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti lesivi degli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario.