19/11/2018 – La Corte Costituzionale conferma la legittimità della differenza dei limiti di pignorabilità di retribuzioni, pensioni e altre indennità

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La Corte Costituzionale conferma la legittimità della differenza dei limiti di pignorabilità di retribuzioni, pensioni e altre indennità
La Corte Costituzionale, nella Sentenza n. 202 del 15 novembre 2018, ha ribadito che è conforme ai principi costituzionali prevedere dei limiti differenti per le retribuzioni pignorate presso il datore di lavoro e quelle confluite nel conto corrente prima del pignoramento; allo stesso modo è legittima la diversità tra la pignorabilità della pensione e le somme in luogo della stessa (nella misura massima dell’importo dell’assegno sociale aumentato della metà) rispetto allo stipendio, alle somme a titolo di salario e alle altre indennità (limite di un quinto).Secondo la Consulta, infatti, il Legislatore, nell’art. 545 del codice di procedura civile, ha esercitato la sua discrezionalità nel tentativo di contemperare le esigenze di certezza del recupero del credito con quelle di salvaguardia del minimo vitale per il debitore. L’impignorabilità assoluta del minimo vitale, pertanto, può essere attenuata al ricorrere di alcuni casi specifici individuati dalla legge.

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