19/10/2018 – Aliquota IVA errata: no alla detrazione retroattiva

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Aliquota IVA errata: no alla detrazione retroattiva
Con Sentenza 3 ottobre 2018, n. 24001, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio: ‘la previsione di cui all’articolo 6, comma 6, del Dlgs 471/1997, introdotta dall’articolo 1, comma 935, della legge 205/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Dpr 633/1972, non ha efficacia retroattiva né può ad essa riconoscersi valore di norma interpretativa’.Nel caso di specie all’impresa è stata negata la detrazione dell’IVA versata in eccesso in quanto la sopracitata norma, che prevede la detrazione anche in caso di errore, non ha efficacia retroattiva. Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso di una società che ha versato l’IVA al 20% (addebitata in fattura), invece che al 4%.

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