18/6/2019 – Le dimissioni entro l’anno del bambino garantiscono sempre l’indennità di preavviso

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Le dimissioni entro l’anno del bambino garantiscono sempre l’indennità di preavviso
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16176 del 17 giugno 2019, ha ricordato che la lavoratrice madre che si dimette entro l’anno di vita del bambino, ovvero entro un anno dall’adozione o affidamento del figlio, ha sempre diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.Tale principio non viene meno, chiariscono i giudici della Corte Suprema, nemmeno qualora la lavoratrice cerca un altro impiego, in virtù della valutazione della maggior o minor vantaggiosità del nuovo impiego: la norma prevede un trattamento di favore per la lavoratrice madre (o lavoratore padre) e il pagamento dell’indennità è basato su un principio solidaristico e finalizzato alla tutela della maternità.

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