18/6/2018 – Si al licenziamento di chi rifiuta il trasferimento lontano dalla sede chiusa in alternativa alla mobilità

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Si al licenziamento di chi rifiuta il trasferimento lontano dalla sede chiusa in alternativa alla mobilità
Con la Sentenza n. 15885 del 15 giugno 2018, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso presentato dai lavoratori, ha stabilito la legittimità del licenziamento degli stessi che rifiutano il trasferimento in un’altra sede, alternativo alla mobilità.I dipendenti compiono infatti una libera scelta e non riescono a dimostrare che la parte datoriale va oltre la tutela dei propri interessi, laddove il diritto di trasferire è previsto a vantaggio dell’azienda.È escluso l’abuso del diritto che si configura quando una parte del contratto utilizza uno schema lecito ma non rispetta il dovere di correttezza e buona fede, causando un sacrificio sproporzionato alla controparte.

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