18/5/2018 – IRAP solo sull’attività strettamente professionale: Ordinanza

SeacInfo Fiscale
IRAP solo sull’attività strettamente professionale: Ordinanza
Con Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12052, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il commercialista paga l’IRAP solo sull’attività strettamente professionale dalla quale sono esclusi i redditi percepiti come consulente tecnico d’ufficio o di parte, l’attività di sindaco, di formazione e quella di autore.In particolare, la Corte di Cassazione precisa che il dottore commercialista che svolge anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione solamente l’eccedenza dei compensi prodotti utilizzando la propria autonoma organizzazione, fermo restando l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo.

Articoli Correlati