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IRAP solo sull’attività strettamente professionale: Ordinanza
Con Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12052, la Corte di Cassazione ha dichiarato che il commercialista paga l’IRAP solo sull’attività strettamente professionale dalla quale sono esclusi i redditi percepiti come consulente tecnico d’ufficio o di parte, l’attività di sindaco, di formazione e quella di autore.In particolare, la Corte di Cassazione precisa che il dottore commercialista che svolge anche attività di sindaco e revisore di società non è soggetto ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione solamente l’eccedenza dei compensi prodotti utilizzando la propria autonoma organizzazione, fermo restando l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo.