18/3/2020 – Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto ‘Cura Italia’

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Pubblicato in G.U. l’atteso Decreto ‘Cura Italia’
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70 il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, che entra in vigore a partire dal 17 marzo 2020.In particolare, tra le misure fiscali adottate dal Decreto in esame si segnalano le seguenti:proroga al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti (compresi quelli con ricavi o compensi 2019 superiori ad euro 2.000.000) dei versamenti dovuti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni in scadenza il 16 marzo (art. 60); sospensione dei versamenti in scadenza nel mese di marzo delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i soggetti rientranti nei settori più esposti all’emergenza, ossia quelli individuati dall’art. 61, del Decreto in esame; tali somme dovranno essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi:in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio.sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Tuttavia, è stato disposto che gli adempimenti legati alla dichiarazione dei redditi precompilata rimangano fissati secondo quanto stabilito dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9; per i contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori ad euro 2.000.000, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, ossia quelli relativi a:ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;imposta sul valore aggiunto;contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria.Tali versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro l’1 giugno 2020 (in quanto il 31 maggio 2020 cade di domenica). Per i contribuenti con sede nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza in relazione all’IVA non assume rilevanza il volume di ricavi/compensi.

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