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La crisi d’impresa non è presupposto del licenziamento economico
La Corte di Cassazione ha affermato che la crisi d’impresa non rappresenta un prerequisito ai fini della legittimità del licenziamento economico, in quanto la scelta imprenditoriale dei criteri di gestione aziendale non è sindacabile dal giudice.Con l’Ordinanza n. 3819 del 14 febbraio 2020, la Suprema Corte ha sottolineato che, ai fini della legittimità del provvedimento di recesso per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente l’accertamento dell’effettività della riorganizzazione aziendale posta alla base del licenziamento.