1/8/2018 – Vendita beni di un soggetto UE: esenzione Iva sui servizi accessori a quelli di intermediazione

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Vendita beni di un soggetto UE: esenzione Iva sui servizi accessori a quelli di intermediazione
Con Ordinanza 31 luglio 2018, n. 20234, la Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo il quale, in presenza di un contratto in cui un soggetto italiano si impegna, a fronte di un unico compenso, a commercializzare i prodotti di un’impresa UE, l’offerta di servizi tecnici e amministrativi ulteriori rispetto a quelli di intermediazione da parte di tale soggetto, non impedisce che l’operazione venga considerata unitariamente ai fini IVA (con conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale previsto per l’attività principale ovvero, nel caso specifico, del regime di esenzione IVA).In particolare, secondo la Corte:i servizi tecnici e amministrativi volti a garantire una migliore fruizione dei prodotti commercializzati sono da considerarsi accessori e pertanto inscindibili rispetto ai servizi di intermediazione propriamente detti;il regime di esenzione IVA di cui all’art. 40, comma 8, D.L. n. 331/1993, si applica oltre che ai servizi di intermediazione, anche ai servizi accessori, data l’unitarietà dell’operazione.

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