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Fondo di garanzia del TFR e dei crediti di lavoro: chiarimenti sulla documentazione da allegare alla domanda telematica
Con Messaggio n. 1627 del 15 aprile 2020, l’INPS ha chiarito che, in merito alla documentazione da allegare alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia presentata dai cessionari del credito per TFR del lavoratore, nella domanda telematica è già presente la dichiarazione attestante il fatto che non sono in corso altre azioni di recupero del credito, con la conseguenza che il modulo ‘SR131′:non deve essere allegato nel caso in cui il cessionario sia stato ammesso allo stato passivo;va allegato qualora il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare del cessionario o del lavoratore non individui in maniera chiara ed inequivocabile la quota di TFR spettante allo stesso cessionario.L’Istituto ha inoltre chiarito che, al fine di consentire a tutti i beneficiari una riscossione più agevole delle prestazioni liquidate, qualora il termine di 60 giorni previsto dalla convenzione per l’esecuzione dei bonifici scada nel periodo dello stato di emergenza sanitaria, le Strutture territoriali, d’intesa con la filiale della banca convenzionata, prorogano tale termine fino alla data di cessazione dell’emergenza stessa.