17/4/2018 – Il licenziamento deve considerare i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto

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Il licenziamento deve considerare i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del lavoratore contro la sentenza del giudice d’appello, ha dichiarato illegittimo il licenziamento operato da un’azienda nei confronti di un lavoratore che aveva fatto richiesta di ferie, alla quale l’azienda non aveva risposto, e si era assentato comunque adducendo gravi e improrogabili motivazioni familiari, rivelatisi più che fondati stante la morte del padre del lavoratore di lì a pochi giorni.Con la Sentenza n. 9339 del 16 aprile 2018, i giudici del palazzaccio hanno precisato che, nel caso in specie, si può ravvisare una sproporzione tra l’addebito e il fatto contestato: il giudice d’appello avrebbe dovuto valutare la reale entità e gravità della condotta del lavoratore, tenendo conto dei principi di buona fede e correttezza dell’esecuzione del contratto da parte di entrambi gli attori. Se il lavoratore è stato assente nei soli giorni richiesti inizialmente, l’azienda, invece, ha intimato il licenziamento appena decorsi i tre giorni di assenza ingiustificata prevista dal contratto, nonostante fosse a conoscenza della situazione del lavoratore e del grave lutto che lo aveva colpito.

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