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Versamento cumulativo delle somme dovute per imposte e interessi concernenti i PIR: Risoluzione
Con Risoluzione 15 marzo 2018, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti circa il versamento delle somme, dovute a titolo di imposte e interessi, a seguito della decadenza dal beneficio fiscale, concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.).A seguito dell’istituzione del nuovo codice tributo ‘1070’, dopo numerose richieste di chiarimenti formulate dalle associazioni di categoria degli intermediari, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che i versamenti possono essere effettuati anche cumulativamente per le somme dovute per tutti i soggetti titolari dei P.I.R. decaduti dal beneficio fiscale.Viene precisato, inoltre, che non è necessario indicare il codice fiscale nel campo del modello F24 denominato ‘Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare’, e che nel campo ‘anno di riferimento’ del modello F24 può essere indicato l’anno in cui si è verificata la decadenza dal beneficio fiscale, nel formato ‘AAAA’.