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Il licenziamento per superamento del comporto intempestivo determina la reintegra e il risarcimento
Con l’Ordinanza n. 29402 del 15 novembre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto deve rispettare il principio di tempestività. Scattano la reintegra e il risarcimento per il dipendente licenziato dopo un periodo di 4 mesi dalla scadenza del periodo di comporto; la condotta dell’azienda infatti genera un ragionevole affidamento nel dipendente nella prosecuzione del rapporto.Si legge nel provvedimento che ‘non si capisce quali esigenze di riflessione possano giustificare il provvedimento espulsivo adottato a tanta distanza dal momento in cui è accertato l’esaurimento della conservazione del posto’.