16/10/2019 – Denuncia fiscale per la vendita di alcolici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

SeacInfo Fiscale
Denuncia fiscale per la vendita di alcolici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con Nota n. 131411/RU del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane ha fornito precisi ‘indirizzi applicativi’ in merito alla reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici, ripristinato dal D.L. n. 34/2019 (c.d. ‘Decreto crescita’).In particolare, nella Nota vengono individuati gli adempimenti da espletare, a seconda della data di inizio dell’attività, individuando i tre seguenti archi temporali:operatori in esercizio prima del 28 agosto 2017;soggetti che hanno iniziato l’attività tra il 29 agosto 2017 ed il 29 giugno 2019;soggetti che hanno iniziato l’attività dal 30 giugno 2019.Infine le Dogane precisano che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed altri eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, considerato il breve lasso di tempo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di tale denuncia fiscale.

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