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Tracciabilità spese detraibili e circuito di credito commerciale: Interpello
Con Risposta ad Interpello 11 giugno 2020, n. 180, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tracciabilità delle spese per le quali si richiede la detrazione del 19%, come disposto, dal 2020, dall’articolo 1, comma 679, Legge n. 160/2019.Il caso di specie ha ad oggetto i pagamenti effettuati nell’ambito di un circuito di credito commerciale, ovvero una piattaforma online che consente gli scambi di beni e servizi attraverso operazioni in compensazione tra gli iscritti, in sostituzione del pagamento in denaro.L’Agenzia ha chiarito che il circuito di credito commerciale non può essere considerato un ‘sistema di pagamento che garantisca la tracciabilità e l’identificazione del suo autore’ e, quindi, non rientra nei sistemi tracciabili (es. versamenti bancari o postali) né negli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997 (es. carte di debito, di credito, etc.): pertanto, il contribuente che effettua pagamenti tramite il circuito di credito commerciale non può fruire della detrazione.Resta fermo che, ai sensi del comma 680, art. 1, Legge n. 160/2019 la tracciabilità non è richiesta per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.