15/4/2019 – Il contribuente non è più obbligato in solido con il sostituto d’imposta

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Il contribuente non è più obbligato in solido con il sostituto d’imposta
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10378 pubblicata il 12 aprile 2019, ha cambiato il proprio orientamento in merito alla responsabilità solidale tra sostituto d’imposta e sostituito.Per la Corte, il sostituito risponde in solido con il sostituto solo se, oltre al mancato versamento, non è stata neppure operata la ritenuta. Secondo i giudici la distinzione tra sostituzione e solidarietà d’imposta è il criterio interpretativo con cui leggere correttamente l’art. 35 del DPR n. 602/1973, per cui se la sostituzione è avvenuta attraverso la trattenuta, l’unico responsabile dell’obbligazione rimane il sostituto.

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