15/10/2020 – Aghi e provette sterili: regime IVA applicabile

SeacInfo Fiscale
Aghi e provette sterili: regime IVA applicabile
Con Risposta ad Interpello 14 ottobre 2020, n. 470, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime IVA applicabile alla cessione di strumentazione per accesso vascolare, ovvero aghi e provette sterili, anche qualora essi non siano utilizzati esclusivamente per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.L’art. 124, D.L. n. 34/2020, ha previsto l’esenzione IVA (consentendo però il diritto alla detrazione in capo al cedente) per le cessioni, effettuate entro il 31 dicembre 2020, di determinati beni indicati in maniera tassativa e considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le cessioni dei medesimi beni, effettuate successivamente, invece, sono assoggettate ad aliquota IVA del 5%. Tra i beni previsti dall’art. 124 del Decreto Rilancio, vi rientrano, in generale:la strumentazione per diagnostica Covid-19;la strumentazione per accesso vascolare;le provette sterili. L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che, per stabilire il regime IVA applicabile alla cessione di strumentazione per accesso vascolare, è necessario chiedere un previo accertamento tecnico all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), la quale verificherà l’esatta classificazione merceologica dei beni. Se l’ADM ritiene che i beni in questione non siano agevolabili ex art. 124, alle relative cessioni si applicherà l’aliquota IVA ordinaria o le aliquote ridotte di cui alle tabelle allegate al D.P.R. n. 633/1972.

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