13/8/2020 – Pagamenti comunicazioni di irregolarità scaduti tra 8.3 – 18.5.2020: rimessione nei termini

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Pagamenti comunicazioni di irregolarità scaduti tra 8.3 – 18.5.2020: rimessione nei termini
Con Risposta ad Interpello 12 agosto 2020, n. 262, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità ai pagamenti relativi alle comunicazioni di irregolarità della sospensione dei termini prevista a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.Nel caso di specie, l’istante, ha omesso il versamento della seconda rata, in scadenza al 30 aprile 2020, relativa ad una comunicazione di irregolarità.L’Agenzia delle Entrate evidenzia che l’art. 144, comma 1, D.L. n. 34/2020 prevede la rimessione nei termini per i pagamenti (anche rateizzati) relativi alle:comunicazioni di irregolarità degli esiti del controllo automatizzato (ex artt. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e formale (36-ter, D.P.R. n. 600/1973);comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata,in scadenza tra l’8 marzo ed il 18 maggio 2020.Pertanto, l’istante può procedere al pagamento della rata scaduta il 30 aprile 2020, senza sanzioni e interessi, entro il 16 settembre 2020.

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