13/12/2018 – Tutela reale nel caso di violazione dell’obbligo di repechagè nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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Tutela reale nel caso di violazione dell’obbligo di repechagè nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32159 del 12 dicembre 2018, accogliendo il ricorso incidentale di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, ha stabilito che nel caso di violazione dell’obbligo di repechagè da parte dell’azienda, lo stesso debba essere reintegrato nel posto di lavoro.Secondo i giudici di terzo grado la verifica della sussistenza del fatto posto alla base del licenziamento riguarda entrambi i requisiti di legittimità, cioè sia le ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni.La mancanza di uno dei due requisiti (ad esempio l’obbligo di repechagè) fa scattare la tutela reale prevista dall’art. 18, comma 4 della Legge n. 300/1970.

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