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No all’indennità onnicomprensiva in caso di dimissioni
Il lavoratore che si sia dimesso antecedentemente alla scadenza naturale del termine non ha diritto all’indennità di risarcimento del danno prevista per i casi nei quali il giudice abbia ordinato la trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 28931 dell’8 novembre 2019, sulla base della considerazione che l’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 28, comma 2, del D.Lgs n. 81/2015, spetta unicamente per il periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ordini la ricostituzione del rapporto lavorativo.