13/10/2020 – Errata applicazione dell’imposta sostitutiva su mutuo per acquisto prima casa

SeacInfo Fiscale
Errata applicazione dell’imposta sostitutiva su mutuo per acquisto prima casa
Con Risposta ad Interpello 12 ottobre 2020, n. 462, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al recupero della maggiore imposta sostitutiva (articoli 17 e 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) erroneamente applicata in relazione ad un mutuo contratto da parte di un soggetto residente all’estero per l’acquisto di un’abitazione in Italia.Nel caso di specie, un italiano residente in Olanda ha acquistato un appartamento in Italia a scopo di investimento (senza volervi spostare la propria residenza) stipulando all’uopo un mutuo ipotecario; la banca ha erroneamente processato la pratica come acquisto ‘seconda casa’ invece che come ‘prima casa’. Il contribuente, scoperto l’errore in sede di rogito notarile, chiede come può recuperare la maggiore imposta sostitutiva versata sul mutuo (con aliquota al 2% invece che allo 0,5%). L’Agenzia delle Entrate precisa che, considerata la dichiarazione rilasciata nell’atto di finanziamento (acquisto di seconda casa) non sussistono i presupposti per il rimborso dell’imposta sostitutiva; se il contribuente ritiene di aver diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata, in quanto il mutuo è finalizzato all’acquisto della prima casa, può rendere le dichiarazioni richieste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima, D.P.R. n. 131/1986 con un atto di mutuo sostitutivo e modificativo di quello già presentato.

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