12/4/2018 – Iper ammortamento decorre dal periodo di imposta nel quale è acquisita la perizia: Risoluzione

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Iper ammortamento decorre dal periodo di imposta nel quale è acquisita la perizia: Risoluzione
Con Risoluzione 9 aprile 2018, n. 27 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina agevolativa introdotta dai commi n. 9, 10 e 11, art. 1 Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali, finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. ‘Industria 4.0’, c.d. ‘iper ammortamento’.In particolare l’Agenzia precisa che per poter beneficiare delle maggiorazioni (150% e 40%) i beni materiali e immateriali devono rispettare il requisito della ‘interconnessione’ al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che deve essere attestata dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità. Come precisato nella Risoluzione, non è previsto alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti la perizia girata o l’attestato, pertanto nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione di tali documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizia dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

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