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Versamento imposte e interessi concernenti i PIR: istituito il codice tributo
Con Risoluzione 9 marzo 2018, n. 21, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e interessi concernenti i piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) ai sensi dell’articolo 1, comma 106, Legge n. 232/2016.La Legge in esame ha, infatti, introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti dagli investimenti effettuati nei piani di risparmio a lungo termine (P.I.R.) e conseguiti, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti in Italia. Ai fini della detassazione, tale Legge prevede che gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento debbano essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione anticipata, i redditi percepiti durante il periodo di investimento e i redditi realizzati attraverso la cessione sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dall’intermediario presso il quale il piano è stato aperto.Il codice introdotto per consentire all’intermediario di effettuare il versamento è il seguente:’1070′ denominato ‘P.I.R.” Somme dovute a titolo di imposte ed interessi a seguito della decadenza dal beneficio fiscale articolo 1, comma 106, della Legge n. 232/2016’.