11/6/2019 – No al recesso nei confronti del lavoratore negligente che ripete lo stesso errore

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No al recesso nei confronti del lavoratore negligente che ripete lo stesso errore
In materia di licenziamento individuale, la Corte di Cassazione ha statuito l’illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente a causa della sua negligenza, visto che lo stesso ha ripetuto il medesimo errore in una fase della produzione, soltanto perché il recesso viene intimato per recidiva, escludendo ogni ragionamento sulla gradualità delle sanzioni irrogate per la medesima mancanza. Con la Sentenza n. 15566 del 10 giugno 2019 viene ribadita la necessaria proporzionalità del provvedimento rispetto all’infrazione commessa, sottolineando che è da ritenersi nulla la disposizione del CCNL che stabilisce la sanzione in automatico indipendentemente dalla valutazione di tale proporzionalità. Inoltre, nel caso in cui la recidiva in successive mancanze sia prevista dal contratto collettivo come ipotesi di licenziamento, al giudice non è preclusa la valutazione circa la gravità in concreto dei singoli fatti addebitati.

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