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No alla prescrizione sulle differenze retributive se conversione del rapporto a tempo indeterminato
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14827 del 7 giugno 2018, accogliendo il ricorso di un collaboratore linguistico, ha stabilito che quando il termine apposto ai reiterati contratti a tempo determinato è illegittimo e vi è conversione a tempo indeterminato, le differenze retributive non si prescrivono a partire dalla scadenza dei singoli contratti a tempo determinato, stipulati in successione.La prescrizione dalla data di scadenza del singolo contratto vale infatti solo per i tempi determinati legittimi ed efficaci.