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L’agente di commercio che si avvale della collaborazione di moglie e figli versa l’IRAP: Ordinanza
Con Ordinanza 7 giugno 2018, n. 14789, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’agente di commercio che svolge l’attività sotto forma di impresa familiare, avvalendosi della collaborazione di moglie e figli, è soggetto al pagamento dell’IRAP.In particolare la Suprema Corta evidenzia come tutti i soggetti che producono reddito di impresa, commerciale o agricola, sono tenuti al versamento dell’IRAP, e ciò vale anche per le imprese familiari.Pertanto, mentre il reddito derivante dall’impresa familiare viene imputato, a determinate condizioni, proporzionalmente alla rispettiva quota di partecipazione dei partecipanti (l’imprenditore deve avere almeno il 51%) l’imprenditore familiare (non i familiari collaboratori) è anche soggetto passivo IRAP, in quanto tale imposta colpisce il valore della produzione netta dell’impresa, e la collaborazione dei familiari apporta quel lavoro maggiore che produce ricchezza ulteriore, rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo del titolare.