11/2/2020 – Perdite d’impresa in caso di cessazione dell’attività in contabilità semplificata: Risposta AE

SeacInfo Fiscale
Perdite d’impresa in caso di cessazione dell’attività in contabilità semplificata: Risposta AE
Con Risposta ad Interpello 10 febbraio 2020, n. 45, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle perdite d’impresa, in caso di cessazione dell’attività, per i contribuenti che adottano il regime di contabilità improntato al criterio di cassa introdotto dalla Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).Nel caso di specie, l’istante, un soggetto in contabilità semplificata, nel 2017 ha realizzato una perdita, a causa dell’adozione obbligatoria del regime di cassa, come previsto dalla Legge n. 232/2016.Nel successivo periodo d’imposta, considerato il perdurare della crisi nel settore in cui opera l’istante, l’attività è stata cessata. La cessazione dell’attività, a seguito della vendita delle rimanenze di magazzino e delle attrezzature, ha generato un cospicuo reddito d’impresa. In tale circostanza, l’Agenzia ritiene che l’istante, nel periodo di imposta di cessazione dell’attività (2018), possa dedurre integralmente, sino a concorrenza del reddito di impresa imponibile, le perdite d’impresa riportate dal precedente periodo di imposta (2017), generate proprio per effetto dell’imputazione integrale del costo delle rimanenze nel periodo d’imposta 2017, in virtù dell’applicazione obbligatoria del regime di cassa.

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