11/12/2018 – Nel procedimento di liquidazione del patrimonio è il sovraindebitato che può optare per l’esercizio dell’opzione di esenzione IVA: Interpello

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Nel procedimento di liquidazione del patrimonio è il sovraindebitato che può optare per l’esercizio dell’opzione di esenzione IVA: Interpello
Con Risposta 10 dicembre 2018, n. 104, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione del patrimonio relativamente all’esercizio dell’opzione di esenzione IVA (art. 10, comma 8-ter, D.P.R. n. 633/1972).In particolare, l’Agenzia ha precisato che in presenza di procedure di liquidazione del patrimonio, il soggetto legittimato all’esercizio dell’opzione di esenzione IVA deve riconoscersi nel sovraindebitato, in quanto titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di cessione, e non nel liquidatore.L’apertura della procedura, equiparata ad un ‘atto di pignoramento’, determina un’indisponibilità relativa dei beni da liquidare ed il giudice ordina lo spossessamento degli stessi in favore del liquidatore. Per effetto di tale spossessamento il debitore perde il potere di disposizione e di amministrazione del suo patrimonio, ma ne conserva la titolarità giuridica e, conseguentemente, la soggettività passiva d’imposta, finché non si perfeziona la cessione dei singoli beni a favore di soggetti terzi.

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