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Bonus pubblicità: ammissibili le spese sostenute per le società concessionarie
Sono disponibili sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, le FAQ relative alla disciplina del credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali, aggiornate al 9 ottobre 2018.In particolare, tra le precisazioni fornite, si segnala il chiarimento riguardante gli investimenti pubblicitari effettuati attraverso società specializzate (concessionarie). Molto spesso, infatti, l’attività di ricerca e di acquisizione della pubblicità non è gestita dai media direttamente, ma tramite società specializzate alle quali viene affidato sostanzialmente un incarico di mandato.In merito, è stato chiarito che:le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta di pubblicità sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d’imposta, in quanto costituiscono, per l’operatore economico committente, l’effettiva spesa sostenuta per l’acquisto di spazi;sono escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione. In questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi ‘accessori’, il cui costo non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.