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Registrazione dimostra la violenza morale in caso di mancato disconoscimento del datore
Con l’Ordinanza n. 21898 del 7 settembre 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore, ha stabilito che lo stesso possa produrre in giudizio i colloqui in grado di dimostrare la violenza morale subita.Nel caso in esame il giudice di secondo grado avrebbe operato in maniera non corretta non acquisendo i file audio: la contestazione dell’azienda dev’essere infatti esplicita, specifica e circostanziata.I file audio costituiscono infatti fonti di prova in base all’articolo 2712 c.c nel caso in cui sia parte in causa almeno uno dei soggetti tra i quali si svolge la conversazione: ‘il giudice di secondo grado sbaglia perché si limita a prendere atto della contestazione della banca senza verificarla in concreto’.