10/5/2018 – Il somministratore non risponde dell’infortunio se la formazione grava sull’utilizzatore

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Il somministratore non risponde dell’infortunio se la formazione grava sull’utilizzatore
Con l’Ordinanza n. 11170 del 9 maggio 2018, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’agenzia di lavoro temporaneo, ha stabilito che per l’infortunio occorso al lavoratore somministrato deve rispondere l’utilizzatore, se il somministratore ha trasferito all’altra parte i suoi obblighi in materia di sicurezza riguardanti la formazione dell’addetto e l’informazione sui rischi della lavorazione.

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