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Il danno patrimoniale non va detratto dalla rendita INAIL
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 9744 dell’8 aprile 2019, ha precisato la modalità di calcolo del danno differenziale che spetta al lavoratore infortunato sul lavoro.Il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra quanto versato dall’INAIL a titolo di danno biologico e l’ammontare complessivo dei danni da lui dovuti: infatti, precisano i giudici, la quota di danno patrimoniale riconosciuta dall’Istituto e rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa non deve essere detratta.