10/12/2018 – Illegittimo il requisito della preesistente convivenza con il familiare disabile per l’ottenimento del congedo straordinario

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Illegittimo il requisito della preesistente convivenza con il familiare disabile per l’ottenimento del congedo straordinario
La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 232 del 7 dicembre 2018 ha dichiarato l’illegittimità per contrasto con i principi costituzionali dell’art. 4 commi 2 e 4 della Legge n. 53/2000, che dà la possibilità di ottenere i congedi straordinari retribuiti per assenza dal lavoro solo al familiare che sia già convivente con il disabile grave e non al figlio non convivente.I giudici della Corte hanno ritenuto che il requisito della pregressa convivenza con il genitore disabile per la fruizione del congedo compromette la tutela del portatore di disabilità, non permettendo al figlio, benché non ancora convivente, quando manchino altri familiari, di prendersi cura della salute del genitore. Il figlio che richiede tale beneficio ha l’obbligo di instaurare successivamente la convivenza con il genitore.

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