16/4/2019 – Mod. 730 precompilato 2019: Provvedimento

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Mod. 730 precompilato 2019: Provvedimento
Con Provvedimento 12 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha disposto le regole operative per l’accesso al Mod. 730 precompilato 2019 da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati.In particolare, sono state confermate le disposizioni che erano state previste con il Provvedimento 9 aprile 2018. Si segnala, inoltre, che l’Agenzia, con Comunicato Stampa 12 aprile 2019, ha annunciato che:a partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata è disponibile telematicamente alla consultazione da parte dei contribuenti; dal 2 maggio 2019 sarà possibile modificare ed inviare la dichiarazione;tra i dati inseriti nella dichiarazione, da quest’anno compaiono anche quelli relativi ai premi di assicurazioni riguardanti il rischio di eventi calamitosi e alle spese relative ad interventi di sistemazione a verde;è stata estesa a tutto il quadro E la funzionalità di compilazione semplificata, che permette la modifica assistita dei dati già inseriti (lo scorso anno tale modalità di compilazione era possibile solamente per le sezioni I e II del quadro E).

15/4/2019 – Il contribuente non è più obbligato in solido con il sostituto d’imposta

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Il contribuente non è più obbligato in solido con il sostituto d’imposta
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10378 pubblicata il 12 aprile 2019, ha cambiato il proprio orientamento in merito alla responsabilità solidale tra sostituto d’imposta e sostituito.Per la Corte, il sostituito risponde in solido con il sostituto solo se, oltre al mancato versamento, non è stata neppure operata la ritenuta. Secondo i giudici la distinzione tra sostituzione e solidarietà d’imposta è il criterio interpretativo con cui leggere correttamente l’art. 35 del DPR n. 602/1973, per cui se la sostituzione è avvenuta attraverso la trattenuta, l’unico responsabile dell’obbligazione rimane il sostituto.

15/4/2019 – Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e contribuzione correlata: istruzioni INPS

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Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e contribuzione correlata: istruzioni INPS
L’INPS, con la Circolare n. 53 del 12 aprile 2019, interviene per fornire istruzioni operative riguardo l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. n. 148/2015, che prevede l’accredito della contribuzione correlata anche con riferimento alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (Fondo di solidarietà per artigianato e Fondo di solidarietà per i lavoratori somministrati), esterni all’Istituto. In particolare, il citato art. 34 prevede che nei casi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario o di assegno di solidarietà la contribuzione correlata a tali prestazioni sia anticipata all’INPS dal datore di lavoro e successivamente da quest’ultimo recuperata dal Fondo. L’Istituto, con la Circolare n. 53/2019, interviene per chiarire che l’onere del versamento della contribuzione correlata viene ricondotto, anche sotto il profilo procedurale, direttamente in capo ai fondi di solidarietà, a carico dei quali tale onere è giuridicamente previsto, pertanto non sarà più necessario l’anticipo della predetta contribuzione da parte del datore di lavoro. Con la medesima circolare vengono, inoltre, fornite le istruzioni operative al fine dell’esposizione sulla denuncia UniEmens degli eventi di sospensione e riduzione dell’attività lavorativa tutelati dai Fondi alternativi decorrenti da aprile 2016.

15/4/2019 – Compensi lezioni private e ripetizioni: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva

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Compensi lezioni private e ripetizioni: codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva
Con Risoluzione 12 aprile 2019, n. 43, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 13 a 16, Legge n. 145/2018.I codici tributo sono i seguenti:’1854′ denominato ‘Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018’; ‘1855’ denominato ‘Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018’; ‘1856’ denominato ‘Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – art. 1, c. 13, legge n. 145/2018’.

15/4/2019 – Cambio valute estere dicembre 2018: sostituzione Provvedimento precedentemente approvato

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Cambio valute estere dicembre 2018: sostituzione Provvedimento precedentemente approvato
Con Provvedimento 11 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha sostituito il precedente Provvedimento 11 gennaio 2019, relativo al cambio delle valute estere del mese di dicembre 2018, calcolate a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato o rilevate nell’ambito del SEBC.Si ricorda che si deve far riferimento a tali valori per l’indicazione degli importi nel quadro RW.

12/4/2019 – Regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Regime forfetario: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con Circolare 10 aprile 2019, n. 9, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime forfetario, alla luce dei nuovi requisiti di accesso e alle cause ostative all’applicazione, modificati dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare, sono state illustrate le seguenti cause ostative:contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari o controllo di Srl o associazioni in partecipazione in attività economiche riconducibili (art. 1, comma 57, lett. d). È stato esplicitato che la preclusione non opera se il contribuente la rimuove nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. Tale previsione, tuttavia, in ossequio allo Statuto dei diritti del contribuente, non va applicata già a partire dal 2019;attività esercitata nei confronti di datori di lavoro (art. 1, comma 57, lett. d-bis). Il documento precisa che i pensionati non incorrono nella causa ostativa qualora il pensionamento sia obbligatorio per legge.

12/4/2019 – Apprendistato: chiarimenti INPS sul regime contributivo in caso di trasformazione da duale a professionalizzante

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Apprendistato: chiarimenti INPS sul regime contributivo in caso di trasformazione da duale a professionalizzante
L’INPS, con il Messaggio n. 1478 del 10 aprile 2019, ha fornito chiarimenti circa il regime contributivo applicabile ad un apprendista nel caso di trasformazione del rapporto di apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale) in un apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43, comma 9 del D.Lgs n. 81/2015.

12/4/2019 – Licenziato il dipendente che riveste il ruolo di socio in un’azienda concorrente

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Licenziato il dipendente che riveste il ruolo di socio in un’azienda concorrente
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10239 dell’11 aprile 2019, coglie l’occasione per fornire un’ulteriore interpretazione di giusta causa e giustificato motivo soggettivo in caso di recesso. Nel caso di specie è stato ritenuto idoneo inadempimento quello del lavoratore dipendente di una società, che rivestiva contemporaneamente anche la carica di socio/membro del consiglio di amministrazione in un’azienda concorrente. Pur non ricorrendo delle ipotesi di giustificato motivo soggettivo né di giusta causa tipiche, i giudici hanno ritenuto di dover interpretare la legge adattandola alle circostanze di fatto, per comprendere, di volta in volta, se il comportamento posto in essere possa rilevare come inadempimento grave e se dunque sussista una sproporzione tra la condotta stessa e il licenziamento.

12/4/2019 – Aggiornato il Modello REDDITI PF 2019 e le relative istruzioni: Provvedimento

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Aggiornato il Modello REDDITI PF 2019 e le relative istruzioni: Provvedimento
Con Provvedimento 10 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al Modello REDDITI PF 2019, approvato con Provvedimento 30 gennaio 2019, e alle relative istruzioni.L’Agenzia precisa che tali interventi si sono resi necessari, in particolare, per recepire le modifiche alla disciplina fiscale dei redditi prodotti in euro dai soggetti residenti a Campione d’Italia, introdotte dall’articolo 25-octies, comma 4, D.L. n. 119/2018. A tal riguardo, si segnala che ai fini della corretta tassazione dei citati redditi, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta inserendo nel quadro RP la sezione VII, denominata ‘Ulteriori dati’, composta del rigo RP90 ‘Redditi prodotti in euro Campione d’Italia’, recante le colonne ‘Codice’, ed ‘Importo’. Inoltre, le modifiche hanno rimosso dalle istruzioni alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello. Tra le modifiche si segnala la correzione delle istruzioni relativamente alla sezione III del quadro RR riguardante la contribuzione alla CIPAG (cassa geometri).

11/4/2019 – Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: istituti i codici tributo

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Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: istituti i codici tributo
Con Risoluzione 10 aprile 2019, n. 42, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite ‘F24′ e F24 Enti pubblici’, dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.In particolare, i codici tributi sono i seguenti:’2521′, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014′;’2522’, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014′;’2523’, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014′;’2524’, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014′;’2525’, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI’;’2526′, denominato ‘Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI’.L’Agenzia precisa che i seguenti codici tributo:’2501′, denominato ‘Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014’; ‘2502’, denominato ‘Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI’;’2503′, denominato ‘Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI’;sono utilizzati per il versamento dell’imposta di bollo, in scadenza il 30 aprile 2019, relativa ai documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, nonché alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018.